Veicoli immatricolati all’estero: chiarimenti sul fermo amministrativo

Arrivano chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo di veicoli immatricolati all’estero, con riferimento ad alcune violazioni previste dalla Legge 298/74. Lo ha comunicato l'Anita.

Recentemente il ministero dell'Interno aveva fornito istruzioni in materia di circolazione sul territorio italiano di veicoli immatricolati all'estero (ne avevamo parlato qui).

Il codice della strada stabilisce che in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria o della cauzione, si procede al fermo amministrativo del veicolo estero con affidamento al custode acquirente, ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto.
In tutti i casi in cui il veicolo estero sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia all’interessato, il veicolo deve essere depositato in un luogo di cui egli abbia la disponibilità – anche non esclusiva – ubicato sul territorio nazionale, così da consentire alle forze di polizia di controllare il rispetto dell’adempimento.

Il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia

Il recente  chiarimento fa riferimento a una prassi adottata da alcune Sezioni di Polizia
stradale, le quali consentono il rientro del veicolo nel Paese di immatricolazione adottando in tal modo una sorta di “interdizione alla circolazione sul territorio nazionale”, nel momento in cui viene pagata da parte del trasgressore la sanzione pecuniaria o la cauzione, a seguito di contestazione degli artt.26 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) o 46 (trasporto abusivo) della Legge 298/74.

La circolare specifica che tale prassi non è suffragata da nessuna disposizione e ribadisce pertanto che il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a 3 mesi.

(fonte trasporti-italia.com)

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