Autotrasporto: chiarimenti sulle indennità di trasferta

Risolvere il dibattito sull’esatta qualificazione del lavoratore trasfertista. È questo l'obiettivo dell’articolo 7 quinquies della legge di conversione del Decreto fiscale, che definisce la questioni tra fisco e contribuenti, pubblicata lo scorso 2 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale. La norma contiene una interpretazione particolarmente importante per l’autotrasporto e conferma che l’indirizzo seguito finora nel regime di tassazione delle indennità di trasferta per il settore autotrasporto è corretto perché esclude l’assimilabilità degli autotrasportatori ai trasfertisti in virtù del fatto che le indennità corrisposte non hanno carattere continuativo, ma competono soltanto per i giorni di effettiva trasferta.

Al trasfertista, infatti, si applica un abbattimento al 50% del reddito imponibile, percepito a titolo di indennità e premi (comma 6, art 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La norma definisce trasfertisti i lavori per cui sussistono queste tre condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.

Ai non trasfertisti, invece, si applica il comma 5, art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che nel caso di rimborso a forfait prevede che l’indennità di trasferta sia esente da IRPEF e contributi, entro il limite giornaliero di esenzione pari a 46,48 euro per i servizi eseguiti in Italia e 77,46 euro per i servizi eseguiti all’estero.

(fonte trasporti-italia.com)

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