Le nuove regole per controllo del fissaggio del carico

Il 20 maggio 2018 entra in vigore il Decreto ministeriale numero 215 del 19 maggio 2017, che stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada, compresi quelli su come è fissato il carico dei veicoli industriali.

Dal 20 maggio 2018 gli autotrasportatori sono soggetti a maggiori controlli sui sistemi di fissaggio del carico, stabiliti dal Decreto del ministero dei Trasporti 215/2017 che recepisce la Direttiva 2014/47/UE. Le modalità di questi controlli sono illustrate ne primo comma dell'articolo 10 e hanno lo scopo di evitare che il carico del veicolo industriale subisca cambiamenti di posizione, anche minimi, in tutte le fasi di operatività del camion, sia in marcia, sia quando è fermo. Il terzo allegato al decreto stabilisce i termini della resistenza alle sollecitazioni delle forze che derivano da accelerazioni o decelerazioni per impedire l'inclinazione o il suo ribaltamento, secondo il seguente schema:

  • Direzione di marcia: richiesta una resistenza di almeno 0,8 volte il peso del carico
  • Direzione laterale: richiesta una resistenza di almeno 0,5 volte il peso del carico
  • Direzione contraria: richiesta una resistenza di almeno 0,5 volte il peso del carico

I metodi ammessi per fissare il carico sono quattro, che si possono usare anche in combinazione tra loro: immobilizzazione, bloccaggio locale o generale, ancoraggio diretto, ancoraggio per attrito. Per calcolare le condizioni minime di sicurezza per fissare in modo adeguato un carico – per esempio il numero minimo di ancoraggi (ossia di cinghie) o le caratteristiche della parete anteriore del veicolo - il Decreto fa riferimento ad alcune norme già in vigore:

  • EN 12195-1: Calcolo delle forze di ancoraggio
  • ISO 1161 e ISO 1496: Contenitore ISO
  • EN 12640: Punti di ancoraggio
  • EN 283: Casse mobili
  • EN 12642: Resistenza della struttura del veicolo
  • EN 12641: Teloni impermeabili
  • EN 12195-2: Cinghie di tessuto di fibra chimica
  • EUMOS 40511: Pali - Montanti
  • EN 12195-3: Catene di ancoraggio
  • EUMOS 40509: Imballaggio per il trasporto
  • EN 12195-4: Funi di ancoraggio di acciaio

Il primo allegato al Decreto definisce quattro livelli di carenze nel fissaggio del carico:

  • Carenza lieve . Una carenza lieve si verifica quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza
  • Carenza grave - Una carenza grave si verifica quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso
  • Carenza pericolosa - Una carenza pericolosa si verifica quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone
  • Carenze che rientrano in gruppi diversi - Viene preso a riferimento il gruppo che corrisponde ala carenza più grave

Nel caso di carenze gravi o pericolose, l'Autorità che le rileva può imporre la loro rettifica immediata prima di rimettere in circolazione il veicolo.

(fonte trasportoeuropa.it)

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