Circolare ministero Trasporti su revisione CQC

Il ministero chiarisce attraverso la circolare 16729 del 22 luglio 2016 alcuni importanti aspetti della revisione relativa alla Carta di Qualificazione del Conducente.

La circolare precisa le procedure di revisione della CQC stabilite dal Decreto del 15 febbraio 2016. Per prima cosa, spiega come accedere all’esame. Il candidato deve presentare una domanda scritta su uno specifico modello (allegato alla circolare stessa) con la ricevuta di pagamento di 16,20 euro e con la copia del provvedimento che impone la revisione della patente (ed eventualmente, se richiesto dal provvedimento, anche il certificato d’idoneità psicofisica). Tale domanda vale un anno e in questo periodo il candidato può svolgere una sola prova.

La circolare precisa che la revisione della CQC avviene quando il titolare ha subito la perdita totale del punteggio, oppure che “successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla prima violazione, che comportino ciascuna la detrazione di almeno cinque punti”.

Nel caso di perdita totale dei punti della CQC, il titolare deve sottoporsi a un esame di revisione sulla base dell’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della CQC stessa. In particolare, il programma riguarda la CQC relativa al veicolo con cui ha commesso l’infrazione che ha determinato la maggiore perdita di punteggio. Se ha avuto la medesima decurtazione alla guida di veicoli di categoria diversa, deve conseguire l’esame relativo alla categoria con sui ha commesso l’ultima infrazione. In caso di esito negativo dell’esame, sono revocate tutte le qualificazioni CQC di cui il candidato è titolare.

(fonte trasportoeuropa.it)

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